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In applicazione della normativa vigente sulla parte venditrice grava l’obbligo
di consegnare alla parte acquirente beni conformi al contratto di vendita. La
parte venditrice è responsabile per qualsiasi difetto di conformità che si
manifesti nei 24 mesi successivi all’acquisto. L’eventuale difetto di
conformità dovrà essere denunciato alla parte venditrice entro due mesi
dalla scoperta. La garanzia prevista dal codice del consumo non può essere
fatta valere da chi ha acquistato i prodotti nell’ambito della propria attività
imprenditoriale o professionale.

Secondo l’art. 129, C. 2, del codice del consumo si presume che i beni siano
conformi, se coesistono le seguenti caratteristiche:

  1. sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  2. sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità
    del bene che il venditore ha presentato al consumatore;
  3. presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo,
    che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della
    natura del bene;
  4. sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia
    stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della
    conclusione del contratto e di cui il venditore abbia preso atto anche per fatti
    concludenti.

Nel caso di difetto di conformità l’art. 130 del codice del consumo prevede
quali rimedi esperibili la riparazione o la sostituzione del bene. La scelta tra i
due rimedi è lasciata alla parte acquirente salvo che il rimedio richiesto sia
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso. In tali casi verrà
esperito il rimedio alternativo. Qualora la riparazione o la sostituzione del
bene risultino impossibili, o eccessivamente onerosi, ovvero la parte
venditrice non abbia provveduto entro un congruo termine o arrechino
notevoli inconvenienti per per la parte acquirente o non risultino efficaci per
risolvere il problema, la parte acquirente può richiedere la riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto. Nel determinare l’importo della
riduzione o la somma da restituire si deve tenere condo dell’uso del bene.
L’operato della parte venditrice avente il fine di ripristinare la congruità del

bene sarà gratuito. Al fine di far valere la garanzia la parte acquirente dovrà
conservare ed esibire lo scontrino fiscale.

La garanzia decade nel caso in cui il prodotto venga manomesso od
utilizzato in modo non conforme. In particolare, ma non in via esclusiva,
comportano il decadimento della garanzia per tutte le ASG, se elettriche
l’utilizzo di batterie avanti voltaggio ed amperaggio eccessivo per il corretto
funzionamento del prodotto, se a gas l’utilizzo di gas non adatti, l’alterazione
del prodotto, la manomissione, l’utilizzo di pallini di qualità non sufficiente, il
contatto con liquidi, l’utilizzo in condizioni atmosferiche non compatibili con la
natura del prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pioggia e
temperature eccessivamente rigide). La copertura della garanzia per le parti
soggette a consumo ed a manutenzione periodica è in relazione alla loro
durata fisiologica. Le operazioni di manutenzione periodica delle parti
soggette ad usura e le operazioni di pulizia del prodotto sono a cura ed a
carico della parte acquirente.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla parte venditrice per
eventuali disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti,
esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni ed altri eventi
similari che impedissero, in tutto o in parte, di dare esecuzione all’accordo di
vendita nei tempi concordati. La parte venditrice non sarà responsabile nei
confronti di alcuna parte in merito a danni, perdite e costi subiti a seguito
della mancata esecuzione dell’accordo di vendita per le cause sopra citate.

FORO COMPETENTE

In caso di controversie il foro competente è quello di Palermo, Italia.

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